Compensazione in F24 vietata per crediti erariali oltre 10.000 euro
L’art. 4, c. 1 D.L. 39/2024, inserendo l’art. 121, c. 3-bis nel D.L. 34/2020, dispone che la presenza di debiti erariali superiori a 10.000 euro non consente la compensazione dei crediti d’imposta disciplinati dallo stesso art. 121.
Il blocco opera se è già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non sono in essere provvedimenti di sospensione, oppure se è intervenuta decadenza dalla rateazione. Ne consegue che la presenza di una rateizzazione per la quale non è intervenuta decadenza, anche se relativa a debiti di ammontare superiore a 10.000 euro, non determina il blocco delle compensazioni. La norma precisa che la sospensione si applica fino a concorrenza degli importi di ruoli e carichi, quindi non su tutto l’ammontare.
L’art. 4, c. 2 D.L. 39/2024 introduce un divieto generale all’utilizzo dei crediti in compensazione (non solo bonus edilizi). Viene riscritto l'art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006, che era stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e che prevede un divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 100.000 euro. La nuova versione della norma esclude dal blocco i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione Inail, per i quali la compensazione non è interessata dal blocco. Inoltre, il blocco non opera per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta decadenza.